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La tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia

I minori stranieri non accompagnati sono definiti dal “Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia” come «quei minori separati da entrambi i genitori e da altri parenti, sotto la tutela di nessun adulto al quale, per legge o consuetudine, spetta tale responsabilità».  Le caratteristiche rilevanti, in base alle quali si definisce la singolarità giuridica del minore straniero non accompagnato, sono, dunque, la minore età, l’assenza di un adulto responsabile e la condizione di migrare. L’insieme di queste circostanze pone in capo allo Stato il dovere di adottare le misure necessarie al fine di assicurare protezione al minore, conformemente all’interesse superiore dello stesso.

Appare centrale, dunque, il concetto di “Best Interest of the Child” (BIC), dichiarato esplicitamente nella “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia” (CRC) del 1990, la quale afferma che in tutte le azioni relative ai minori, l’interesse superiore degli stessi deve essere una considerazione preminente.

In Italia, negli ultimi anni, sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati. In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, con l’obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento in favore dei minori stranieri, dichiarando, all’articolo 1, che gli stessi sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea.  Nello specifico, per potenziare l’efficacia delle tutele, la legge rende più celere l’attivazione delle indagini familiari volte ad individuare eventuali familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato e introduce un criterio di preferenza per l’affidamento in famiglia rispetto al collocamento in comunità di accoglienza qualora questi non siano presenti, prevedendo, inoltre, in capo agli Enti locali la possibilità di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari.

Ai minori stranieri non accompagnati, si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare regolata dalla l. n. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”) e successive modifiche (l. 149\2001), in base alla quale il diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, etnia, lingua e religione e nel rispetto della sua identità culturale.  La normativa, nella fattispecie, prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza. L’affidatario, quindi, accoglie presso di sé il minore ed esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato da chi esercita la potestà.  Il minore che ha compiuto dodici va ascoltato, e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore nel caso dei Minori stranieri non accompagnati, provvede il Tribunale per i minorenni. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni.

La legge, dunque, esprime una netta preferenza per l’affido familiare rispetto al collocamento in comunità, nell’ottica di una finalità specifica: garantire un ambiente nutritivo in grado di sviluppare legami relazionali significativi, per supportare il minore nella definizione di un progetto di inserimento sociale sul territorio di accoglienza. In quest’ottica vanno, difatti, pensate le altre tipologie di affido previste dalla legge, ovvero quello diurno e quello a tempo parziale, intesi, entrambi, come completamento dell’accoglienza in struttura e in linea con il progetto educativo individualizzato a cura dei servizi sociali a cui è attribuita, sempre, la responsabilità del programma di assistenza. Il progetto di affidamento è, dunque, un momento delicato che prevede un lavoro in rete tra mediatori culturali, servizi sociali e famiglie affidatarie e che deve tener conto del progetto migratorio, delle ragioni di migrazione e dei particolari bisogni espressi dal minore straniero.

La protezione del minore è garantita, inoltre, dal tutore legale, nominato dal presidente del Tribunale per i minorenni o da giudice da lui delegato. La legge prevede, nello specifico, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale e che la nomina debba avvenire entro trenta giorni dall’accoglienza del minore nelle apposite strutture di accoglienza. Il tutore ha compiti di rappresentanza legale e cura del minore e collabora con l’eventuale famiglia affidataria per la miglior riuscita del progetto di accoglienza. La tutela multilivello garantita al minore straniero non accompagnato, che vede lavorare in rete Servizi sociali, Tribunale per i minorenni, affidatari e tutori, risponde alle specifiche esigenze dei soggetti presi in carico: si tratta, spesso, di  minori che hanno subito traumi e violenze nel paese di origine o durante il viaggio migratorio, ragazzi, dunque, per alcuni aspetti,  adultizzati ma comunque privi di una guida, afflitti, inoltre, da un sentimento di spaesamento dovuto alla frustrazione delle aspettative connesse al progetto migratorio.

La legge n. 47 del 2017, introduce, novità significative proprio rispetto alla figura del tutore, laddove prevede che presso ogni Tribunale per i minorenni venga istituito, da parte dei Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, un elenco in modalità informatica di tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. Quindi, possono diventare tutori volontari i privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento, in collaborazione con i referenti della struttura di accoglienza e dei servizi sociali. Il tutore volontario, oltre a garantire la responsabilità legale, si assicura che sia garantito al minore l’accesso ai diritti senza discriminazione e segue i percorsi di educazione e inserimento professionale, nel rispetto delle inclinazioni e aspirazioni del minore.

La nuova figura del tutore volontario è stata definita dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza come «la chiave di volta della legge», in quanto ha una duplice funzione: privata, essendo i cittadini chiamati ad un esercizio di responsabilità sociale, e pubblica, essendo uno strumento di gestione del fenomeno migratorio in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. L’intento della legge, inoltre, come si legge nella relazione illustrativa, è quello di scongiurare la cattiva prassi, segnalata da diversi territori, di un tutore, spesso un Ente pubblico, che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati.

A  seguito dell’istituzione della figura del “tutore volontario”, infatti, sono state emanate “Le linee guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari ex art. 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, predisposte dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di assicurare un’applicazione della legge tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, in considerazione del fatto che il tutore volontario incarna una nuova forma di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva che assolve non solo a funzioni di rappresentanza legale del minore, ma di relazione intima finalizzata all’interpretazione dei bisogni e dei problemi. La risorsa accogliente, sia intesa come famiglia affidataria che come tutore, deve, inoltre, avere competenze interculturali per poter rispondere in maniera efficace alle esigenze specifiche dei giovani migranti, promuovendo una relazione basata sull’ascolto e sulla fiducia.

Per iniziare il percorso è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari del Garante della propria Regione o Provincia autonoma e partecipare al percorso di formazione previsto.

I requisiti per candidarsi sono aver compiuto 25 anni, essere cittadino italiano o di altro paese UE oppure cittadino di un Paese extra UE in regola con il titolo di soggiorno e con un’adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali. La legge prevede che il tutore volontario affianchi un massimo di tre minori stranieri non accompagnati e che svolga il suo compito a titolo gratuito.

Ai sensi del Regolamento di Dublino III (n°604/2013/UE), un minore straniero non accompagnato che abbia presentato la domanda di protezione internazionale in Italia ha diritto al ricongiungimento familiare in un altro Stato membro se in tale Stato soggiorni regolarmente uno dei seguenti familiari: padre, madre o altro adulto esercente la responsabilità genitoriale in base alla legge dello Stato membro in cui risiede l’adulto; fratello o sorella; zii e nonni. Lo Stato in cui viene trasferito il minore è competente all’esame della domanda d’asilo presentata e agisce in base al criterio fondamentale di superiore interesse del minore. In questo ambito il tutore e gli operatori delle strutture di accoglienza svolgono il fondamentale ruolo di informazione, supporto e verifica del corretto svolgimento delle procedure. In particolare, spetta al tutore la consegna di tutta la documentazione raccolta a supporto della richiesta di ricongiungimento familiare presso la Questura, la quale invia la segnalazione all’Unità Dublino dello Stato in cui si trova il parente del minore, affinché proceda alle verifiche necessarie e deliberi sulla richiesta di presa in carico entro due mesi dal ricevimento della richiesta. Le procedure di verifica sono tese, principalmente, a certificare: il legame familiare, la regolarità del soggiorno del parente, nonché la sua capacità di prendersi cura del minore, il consenso scritto del minore, del tutore e del parente al ricongiungimento. In caso di presa in carico del minore da parte dello Stato in cui risiede il parente, notificata al tutore del minore, è richiesta pronuncia del Tribunale dei minorenni affinché valuti se il ricongiungimento risponda al superiore interesse del minore, emettendo, dunque, il nulla osta per il trasferimento che verrà organizzato da parte della Questura.

Infine, un minore straniero non accompagnato titolare di permesso di soggiorno per asilo in Italia, può richiedere il ricongiungimento del genitore in Italia senza dover dimostrare requisiti di reddito e alloggio.


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