Verso una maggiore tutela del superiore interesse del minore

Nel panorama giuridico della protezione dei minori stranieri non accompagnati un ruolo importante è rivestito dalla Legge 47/2017 (cd. ‘Legge Zampa’), legge che mette in primo piano il superiore interesse del minore (per approfondimento clicca qui). La legge Zampa rappresenta una tutela giuridica fondamentale per i minori giunti soli sul territorio italiano, minori che non potranno essere respinti e beneficeranno di un sistema di protezione e di inclusione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il 13 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto (DPR 191/22) che modifica il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione (DPR 394/99), adeguandolo alle disposizioni della Legge 47/2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Dopo cinque anni di lavori parlamentari si è deciso di sciogliere alcuni importanti nodi legati a questa legge:

Novità relative al rilascio del permesso di soggiorno

  • I MSNA vengono inseriti tra le categorie di coloro che NON DEVONO presentare alcuna documentazione per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Con questa modifica si sancisce a livello regolamentare una prassi affermata in passato con circolare, ma rispetto alla quale non erano mancate incertezze ed eccezioni.
  • Si chiarisce inoltre che la durata del permesso di soggiorno per minore età copre tutto il periodo fino al raggiungimento della maggiore età.
  • Le modifiche chiariscono che il permesso di soggiorno per minore età rilasciato permette ai giovani migranti DI SVOLGERE attività lavorativa (o formativa, finalizzata all’inserimento verso l’età adulta) nel rispetto del lavoro minorile.
  • Viene previsto il ‘permesso di soggiorno per integrazione’ e le modalità del suo rilascio, di competenza del Tribunale per i Minorenni attraverso un decreto.
  • Altra novità particolarmente significativa è l’introduzione della possibilità per il minorenne a cui venisse negata la protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età, di fare richiesta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie.
  • Per la richiesta di permesso di soggiorno per minore età e integrazione NON può essere chiesto il passaporto.

 

Queste le principali novità. Invitiamo a leggere il testo integrale pubblicato in GU.

Foto ILO Asia-Pacific/Flickr